L'Agenzia delle Entrate negava la Detrazione IVA a una cooperativa fallita per assenza della dichiarazione annuale. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto il credito, sostenendo che l'Agenzia avrebbe dovuto verificarne l'esistenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che il diritto alla Detrazione IVA, anche senza dichiarazione, esiste se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali (es. acquisti reali, IVA pagata). Tuttavia, l'onere della prova spetta al contribuente, non all'Agenzia. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza e rinviando la causa per un nuovo esame.
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