La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per evasione. La decisione si fonda sul fatto che il motivo relativo alle attenuanti generiche non era stato sollevato in appello, rendendolo precluso in Cassazione. Gli altri motivi, riguardanti la particolare tenuità del fatto e la dosimetria della pena, sono stati giudicati generici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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