Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, si è visto dichiarare l'appello inammissibile per genericità dei motivi. La Corte di Cassazione, con la sentenza 16113/2025, ha annullato tale decisione, chiarendo che l'inammissibilità dell'appello non può essere usata come scorciatoia per evitare un esame di merito. La Suprema Corte ha stabilito che se i motivi, seppur deboli, sono sufficientemente specifici da consentire una valutazione, il giudice d'appello deve pronunciarsi nel merito e non può limitarsi a una declaratoria formale di inammissibilità.
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