Una società ha contestato una cartella di pagamento per la TARI 2017, invocando una precedente sentenza favorevole per il 2014 (giudicato esterno). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il principio del giudicato esterno tributario non si applica a elementi variabili come la natura e la quantità dei rifiuti prodotti, che possono cambiare di anno in anno. La Corte ha ribadito che l'onere di provare la produzione di rifiuti speciali, e quindi il diritto all'esenzione, spetta al contribuente per ogni singola annualità d'imposta.
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