La Corte di Cassazione ha stabilito i limiti della responsabilità di un Ministero per i debiti previdenziali di un'associazione soppressa le cui funzioni ha assorbito. La responsabilità dell'ente successore non è illimitata (ultra vires), ma circoscritta al valore dei beni ricevuti, includendo sia l'attivo netto della liquidazione sia le risorse strumentali trasferite. L'appello del Ministero è stato respinto perché, pur contestando la tesi della successione universale, non ha scalfito la seconda autonoma motivazione della sentenza d'appello, basata sull'art. 31 c.c., che fonda la responsabilità nei limiti di quanto ricevuto.
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