La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. Il conducente contestava la validità della misurazione del tasso alcolemico. I giudici hanno stabilito che, per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente anche una sola misurazione tramite etilometro, purché questa sia confermata da elementi sintomatici evidenti rilevati dagli agenti al momento del controllo, come l'alito alcolico o la difficoltà di linguaggio. Di conseguenza, l'automobilista è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando definitivamente la sua responsabilità penale.
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