Gli eredi di un defunto hanno impugnato la vendita di due immobili a un conoscente, sostenendo che il prezzo fosse stato pagato con denaro regalato dallo stesso venditore tramite assegni. Hanno quindi chiesto la nullità della donazione per mancanza di atto pubblico. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità delle donazioni di denaro. La Cassazione ha confermato che il trasferimento di denaro tramite assegni costituisce una donazione diretta, soggetta a rigidi requisiti di forma, escludendo che si trattasse di donazione indiretta o remuneratoria. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del beneficiario limitatamente a una somma aggiuntiva, poiché la richiesta di restituzione di tale importo era stata avanzata dagli eredi tardivamente, violando il divieto di domande nuove nel processo. La causa è stata rinviata per una nuova decisione su questo specifico punto.
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