La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di una donazione avente ad oggetto una corte esterna di pertinenza. Il donante, infatti, non era proprietario esclusivo del terreno, ma solo comproprietario. La Suprema Corte ha stabilito che la donazione di cosa altrui è nulla per la parte di cui il donante non poteva disporre. Ha inoltre respinto la tesi del donatario, che sosteneva di aver acquisito la proprietà per usucapione, a causa della mancanza di prove sufficienti. Di conseguenza, il ricorso del donatario è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese legali.
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