Una proprietaria immobiliare, gravata da debiti, stipula un contratto preliminare con un acquirente per vendere i suoi beni ed estinguere le pendenze. L'accordo prevede una condizione risolutiva: se i debiti non vengono pagati, il contratto si scioglie. Poiché i debiti rimangono, la proprietaria chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, ma non formula una specifica domanda di restituzione degli immobili. La Corte d'Appello dichiara risolto il contratto ma rigetta la restituzione dei beni. La Cassazione conferma la decisione, stabilendo che la risoluzione del contratto, pur avendo effetto retroattivo, non consente al giudice di ordinare d'ufficio la restituzione delle prestazioni eseguite se la parte non ha presentato un'esplicita e formale domanda restitutoria.
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