Un'impresa subappaltatrice ha richiesto il pagamento diretto a diverse Amministrazioni pubbliche a seguito dell'inadempimento dell'appaltatore principale. La Corte di Appello di Roma ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: la disciplina applicabile ai pagamenti è quella in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara del contratto principale, non quella successiva vigente al momento della stipula del subappalto. Nel caso specifico, la normativa applicabile (anteriore al D.Lgs. 163/2006) prevedeva solo una facoltà, e non un obbligo, per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto subappaltatore. La Corte ha quindi confermato la totale autonomia tra il contratto di appalto e quello di subappalto.
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