Una lavoratrice, a cui era stata concessa la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), non ha mai ricevuto il pagamento dal suo datore di lavoro, successivamente fallito. La Corte d'Appello aveva respinto la sua richiesta di pagamento diretto CIGS da parte dell'INPS, ritenendola improponibile per mancanza di una specifica domanda amministrativa. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che la domanda originaria presentata dal datore di lavoro è sufficiente per fondare il diritto del lavoratore a richiedere il pagamento direttamente all'INPS, senza necessità di un nuovo e autonomo iter amministrativo.
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