Una società ha citato in giudizio la propria assicurazione per i danni da grandine al tetto di un immobile. L'assicurazione ha negato l'indennizzo eccependo una denuncia sinistro tardiva. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha cassato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che il rapporto di trasmissione di un fax ha efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. e deve essere valutato insieme ad altre prove, anche presuntive. Inoltre, ha ribadito che l'assicuratore che eccepisce la tardività della denuncia ha l'onere di provare il dolo o la colpa dell'assicurato e il pregiudizio subito.
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