La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per lesioni gravi a carico di un imputato, respingendo il ricorso che invocava l'istituto dell'**aberratio delicti**. La difesa sosteneva che l'evento lesivo dovesse essere qualificato come colposo, ma i giudici hanno stabilito che, quando l'evento non voluto costituisce una progressione naturale e prevedibile della condotta violenta, l'agente risponde a titolo di dolo. La sentenza ribadisce inoltre l'insindacabilità in sede di legittimità delle scelte discrezionali del giudice di merito sulla pena e sulla recidiva, se adeguatamente motivate.
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