La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore formale di una società fallita, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato sosteneva di essere un mero prestanome estraneo alla gestione contabile e chiedeva la riqualificazione in bancarotta semplice. Tuttavia, i giudici hanno accertato la totale omissione e mancata consegna delle scritture contabili al curatore, condotta finalizzata a celare rapporti opachi e fatture non riscosse per oltre 900.000 euro con un'altra impresa collegata. La Suprema Corte ha ribadito la posizione di garanzia dell'amministratore formale, il quale, conscio delle criticità economiche aziendali sin dalla nomina, risponde a titolo di dolo specifico per l'occultamento documentale a danno dei creditori.
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