Un uomo sottoposto a confinamento domestico si è allontanato dall'abitazione senza autorizzazione, commettendo il reato di evasione dagli arresti domiciliari. In seguito alla condanna, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha contestato la presenza dell'elemento psicologico del dolo generico, l'entità della pena inflitta, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la ritenuta recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che le doglianze riguardavano fatti già ampiamente esaminati nei precedenti gradi di giudizio. L'allontanamento volontario dimostra la consapevolezza dell'illecito. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato e lo ha sanzionato con il pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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