La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Lavoratore condannato per aver utilizzato una patente di guida albanese contraffatta. La Corte d'Appello lo aveva assolto dall'accusa di minaccia grave, ma aveva confermato la condanna per il **falso documentale**. Sia il Pubblico Ministero, contro l'assoluzione per minaccia, sia il Lavoratore, contro la condanna per falso e la negazione delle attenuanti generiche, hanno presentato ricorso. La Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione dell'assoluzione per minaccia fosse logica e che la prova della partecipazione del Lavoratore alla falsificazione del documento, con la sua foto sulla patente contraffatta, fosse stata raggiunta, escludendo l'assenza di dolo. Il Lavoratore rimane condannato per il falso documentale e deve pagare le spese.
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