La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di **omesso versamento IVA** a carico di una legale rappresentante di una società, respingendo la tesi difensiva basata sulla gestione di fatto operata dal figlio. La Corte ha ribadito che la carica formale di amministratore comporta precisi doveri di vigilanza, la cui violazione configura una responsabilità penale a titolo di dolo eventuale. Inoltre, la crisi di liquidità non è stata ritenuta una scriminante valida, in quanto non è stata provata l'impossibilità assoluta di adempiere al debito tributario nonostante l'adozione di ogni iniziativa utile. Infine, è stata negata l'applicazione della particolare tenuità del fatto a causa dell'entità dello scostamento dalle soglie di punibilità e del mancato integrale risarcimento del danno erariale.
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