La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per ricettazione, estorsione e furto aggravato. L'imputato custodiva nel garage di famiglia veicoli rubati e privi di documenti, sostenendo di averli ricevuti dal padre e di non conoscerne la provenienza. I giudici hanno confermato la responsabilità penale evidenziando il dolo eventuale nella ricettazione: l'uomo ha accettato il rischio della provenienza illecita dei mezzi, trattenendoli volontariamente per ricavarne pezzi di ricambio. Inoltre, è stata confermata l'estorsione per aver costretto la vittima, sotto minaccia, a firmare un contratto preliminare svantaggioso. Il reato di estorsione si consuma infatti al momento della firma del preliminare, a nulla rilevando la successiva stipula del contratto definitivo. L'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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