La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso penale, chiarendo la distinzione fondamentale tra "travisamento della prova", motivo valido di ricorso, e "travisamento del fatto", che rappresenta un inammissibile tentativo di rivalutazione del merito. L'ordinanza sottolinea che la genericità e la ripetitività dei motivi, volti a ottenere una nuova analisi delle prove, portano all'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e a un'ammenda.
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