Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta documentale, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la nullità del giudizio di appello. Sosteneva che, secondo le norme emergenziali Covid, la difesa non aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore Generale. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che quel tipo di vizio procedurale, definito 'nullità a regime intermedio', doveva essere eccepito dalla difesa nelle proprie conclusioni scritte durante il processo d'appello. Non avendolo fatto tempestivamente, l'imprenditore ha perso il diritto di sollevare la questione in Cassazione, rendendo così definitiva la sua condanna.
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