La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato contro il diniego di una misura alternativa. La Corte ha stabilito che le censure del ricorrente, focalizzate sulla mancata valorizzazione del suo percorso lavorativo e della sua astensione da nuovi crimini, costituivano mere doglianze di fatto, non sindacabili in sede di legittimità. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, basata su una prognosi negativa fondata su relazioni negative (UEPE, Polizia Penitenziaria), problematiche familiari e una recente positività alla cocaina, è stata ritenuta correttamente motivata.
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