La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 38117/2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati per spaccio di lieve entità. La Corte ha chiarito che il riconoscimento del reato di lieve entità non comporta l'applicazione automatica dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), la quale richiede una valutazione separata sulla tenuità del lucro e sulla gravità dell'evento. È stato inoltre confermato il giudizio sulla recidiva per uno degli imputati, basato sulle precedenti condanne e sulla persistenza nel reato.
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