La Corte di Cassazione ha stabilito che il possesso di un documento falso integra la fattispecie aggravata dell'art. 497 bis, comma 2, c.p. se il soggetto ha fornito la propria foto per la creazione del titolo. Nel caso di specie, l'imputato era stato inizialmente assolto per particolare tenuità del fatto, ma la Suprema Corte ha annullato la decisione, precisando che l'esibizione del documento in Italia radica la giurisdizione nazionale anche se la contraffazione è avvenuta all'estero.
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