Un'azienda acquirente si opponeva al pagamento di una fornitura di tessuti, sostenendo di aver denunciato tempestivamente la presenza di difetti. Il venditore, al contrario, affermava che la denuncia era tardiva. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere della prova denuncia vizi, e in particolare della sua tempestività, spetta all'acquirente. Poiché l'acquirente non è riuscito a dimostrare con certezza la data di consegna della merce, la sua denuncia è stata considerata tardiva. Di conseguenza, la Corte ha dato ragione al venditore, condannando l'acquirente al pagamento della fornitura e delle spese legali.
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