La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il possesso di un documento d'identità falso recante la foto reale del possessore ma con generalità diverse. La decisione ribadisce che tale circostanza integra la fattispecie più grave prevista dall'art. 497-bis, comma 2, c.p., in quanto la presenza della foto dimostra la partecipazione del soggetto alla falsificazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché riproponeva censure già esaminate nel merito e contestava senza fondamento il diniego delle attenuanti generiche.
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