La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per possesso di documenti falsi e resistenza a pubblico ufficiale. L'ordinanza chiarisce che il reato previsto dall'art. 497-bis c.p. sussiste quando il documento d'identità, seppur falso, è un titolo valido per l'espatrio, a prescindere dall'apposizione di clausole specifiche come "non valida per l'espatrio". La Corte ha inoltre confermato la condanna per resistenza, giudicando il motivo di ricorso generico, e ha rigettato la richiesta di attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell'imputato e della gravità dei fatti.
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