Una società immobiliare contesta l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate sul calcolo rendita catastale di un suo immobile. L'Agenzia aveva considerato, nella sua valutazione, anche la comodità derivante da un parcheggio pubblico adiacente. La società sosteneva che tale elemento, non essendo di sua proprietà né strutturalmente connesso, non potesse incidere sul valore. La Corte di Cassazione ha dato torto alla società. Ha stabilito che, sebbene il parcheggio non possa essere stimato come parte del bene, la sua presenza rappresenta una 'comodità' che aumenta il valore di mercato dell'immobile. Questo valore di mercato è un criterio legittimo per la stima indiretta della rendita. Di conseguenza, l'accertamento dell'Agenzia è stato confermato.
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