La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società immobiliare contro un accertamento ICI. La Corte ha stabilito che un secondo avviso di accertamento è legittimo se il primo è stato di fatto ritirato, anche senza un annullamento formale. Inoltre, ha chiarito che in caso di omessa dichiarazione, il termine di decadenza per l'accertamento non era spirato. Infine, le contestazioni sul valore dell'area sono state respinte per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la società fornito prove adeguate a sostegno delle proprie tesi.
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