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Divieto Di Bis In Idem

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51 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Divieto di bis in idem: una denuncia ma tre condanne diverse
Un uomo ha consegnato assegni a diverse persone per pagamenti e truffe, denunciando poi falsamente lo smarrimento dell'intero libretto per bloccare i titoli. Questa condotta ha generato tre distinte condanne per calunnia e truffa, avendo egli accusato ingiustamente più soggetti innocenti. Il condannato ha fatto ricorso invocando il Divieto di bis in idem, sostenendo che la denuncia di smarrimento fosse un unico atto materiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la falsa accusa rivolta a più persone configura reati distinti e autonomi. Non si applica il Divieto di bis in idem poiché i fatti storici, le vittime e le truffe sono diversi e non coincidono dal punto di vista naturalistico.
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Divieto di bis in idem: no al doppio processo per lo stesso fatto
Un cittadino viene condannato per riciclaggio, ma il suo avvocato eccepisce la violazione del divieto di bis in idem: lo stesso ufficio del Pubblico Ministero aveva gia avviato un altro processo per il medesimo fatto storico. La Corte d'Appello respinge l'eccezione sostenendo che la prima sentenza non fosse ancora definitiva. La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso del cittadino. I giudici di legittimita chiariscono che, in caso di pendenza contemporanea di due processi per lo stesso fatto, l'azione penale esercitata per prima blocca la procedibilita della seconda. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la seconda sentenza di condanna, stabilendo che il secondo processo non doveva nemmeno essere iniziato.
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Divieto di bis in idem: cancellata la doppia condanna per truffa
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino condannato due volte per la stessa truffa ai danni di un negozio di ottica. L'Imputato aveva già subito una condanna definitiva dal Tribunale di Forlì per aver acquistato occhiali con un assegno falso. Nonostante ciò, la Corte di appello lo aveva nuovamente condannato per lo stesso episodio, applicando erroneamente la continuazione. La Suprema Corte ha riaffermato il principio del Divieto di bis in idem, chiarendo che l'identità del fatto sussiste quando vi è coincidenza di condotta, nesso causale ed evento. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la seconda condanna, eliminando la relativa pena di un mese di reclusione e trenta euro di multa, dichiarando inammissibili gli altri motivi di ricorso.
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Divieto di bis in idem: quando la nuova prova batte l’assoluzione
L'Imputato è stato condannato per cessione di cocaina, porto d'armi ed estorsione. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo di essere già stato assolto in un precedente giudizio per fatti analoghi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il divieto di bis in idem opera solo quando vi è un'identità storico-naturalistica tra il fatto già giudicato e quello nuovo. Nel caso specifico, le nuove contestazioni derivavano da indagini e intercettazioni distinte, riguardanti episodi specifici e diversi da quelli del precedente processo. La Cassazione ha confermato anche l'aggravante dell'ingente quantitativo di droga e la corretta valutazione delle intercettazioni da parte dei giudici di merito, condannando l'Imputato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Divieto di bis in idem: no al secondo processo sullo stesso fatto
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due soggetti accusati di furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo. Uno dei due imputati era già stato prosciolto in un precedente processo per lo stesso fatto a causa della mancanza di querela. Nel secondo processo, l'accusa aveva contestato nuove aggravanti per rendere il reato procedibile d'ufficio. La Suprema Corte ha stabilito che il divieto di bis in idem impedisce un secondo processo per lo stesso fatto storico, anche se il pubblico ministero riformula l'accusa aggiungendo aggravanti o contestando il concorso di persone. Di conseguenza, la condanna del primo imputato è stata confermata, mentre la sentenza nei confronti del secondo è stata annullata con rinvio per verificare l'identità del fatto storico.
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Divieto di bis in idem: l’archiviazione non evita la condanna
Il caso nasce dall'opposizione di un cittadino che, dopo essere stato condannato in via definitiva per invasione di terreni ed edifici, ha chiesto la revoca della condanna. Il Condannato sosteneva che un precedente decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto escludesse la possibilità di una condanna successiva per lo stesso reato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il decreto di archiviazione non equivale a una sentenza definitiva. Pertanto, l'emissione di una condanna successiva non viola il divieto di bis in idem, poiché l'archiviazione non ha efficacia di giudicato e non impedisce un nuovo giudizio.
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Divieto di bis in idem: doppia condanna per reati di droga
Il caso esamina la richiesta di un condannato volta a ottenere la revoca di una condanna per reati di droga, invocando il divieto di bis in idem. L'uomo sosteneva di essere stato condannato due volte per lo stesso quantitativo di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice dell'esecuzione. I giudici hanno rilevato che le condotte contestate erano distinte per tempo, luogo e modalità: da un lato la detenzione di droga in un preciso giorno, dall'altro ripetuti acquisti di cocaina in un arco temporale più ampio. Non essendoci prova dell'identità della sostanza né continuità temporale, si tratta di reati autonomi. Di conseguenza, non si applica il divieto di bis in idem e la doppia condanna resta pienamente valida.
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Divieto di bis in idem: no alla doppia condanna per evasione
Il Ricorrente, condannato per evasione dagli arresti domiciliari per un'assenza accertata il 28 luglio 2016, ha eccepito la violazione del divieto di bis in idem. Egli era già stato condannato per un'evasione il 1° luglio 2016 e sosteneva l'assenza di prove sul suo rientro a casa, configurando un unico reato continuato nel tempo. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'eccezione perché presentata come motivo nuovo. La Corte di Cassazione ha invece annullato la sentenza, stabilendo che il divieto di bis in idem tutela un diritto fondamentale della persona e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado, superando i limiti dei motivi d'appello. Il caso torna ai giudici di merito per verificare l'effettiva unicità del fatto.
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Divieto di bis in idem: annullata la condanna per doppia truffa
L'Imputato, condannato per truffa continuata, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'appello avesse ignorato i suoi motivi nuovi. Con questi motivi, l'uomo dimostrava che per una delle truffe esisteva già una precedente sentenza di estinzione del reato per remissione della querela. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il principio del divieto di bis in idem supera i normali limiti di ammissibilità dei motivi aggiunti. Di conseguenza, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto esaminare la documentazione prodotta. La sentenza è stata annullata con rinvio per verificare l'improcedibilità del reato.
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Divieto di bis in idem: quando il nuovo reato supera il passato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per spaccio di cocaina. L'indagato lamentava la violazione del Divieto di bis in idem, sostenendo che alcuni fatti fossero già stati giudicati in un precedente processo. I giudici hanno chiarito che l'identità del fatto sussiste solo in presenza di una totale corrispondenza storico-naturalistica degli eventi. Nel caso specifico, si trattava di episodi diversi per collocazione temporale e sostanze. La Corte ha inoltre precisato che la fungibilità della detenzione preventiva si applica solo nella fase di esecuzione della pena e non durante l'applicazione delle misure cautelari. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Furto e divieto di bis in idem: quando il doppio processo è lecito
L'Imputato, condannato per il furto pluriaggravato di un portafogli contenente denaro e una carta bancomat, ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha invocato la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo che il fatto fosse già stato giudicato in un precedente processo terminato con l'assoluzione per il reato di abusiva detenzione di codici di accesso informatici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che i due processi riguardavano fatti storici diversi: il primo concerneva l'uso dei codici, mentre il secondo riguardava la sottrazione fisica del portafogli. Non essendoci identità del fatto storico, il divieto di bis in idem non trova applicazione. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Divieto di bis in idem: scommesse e mafia sono reati diversi
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale contro la sentenza che aveva prosciolto l'Imputato per il reato di esercizio abusivo di scommesse. La Corte d'Appello aveva ritenuto che tale condotta fosse già stata giudicata nella precedente condanna per associazione mafiosa, applicando il divieto di bis in idem. La Cassazione ha invece chiarito che non vi è identità del fatto storico (idem factum) tra la partecipazione all'associazione mafiosa e la gestione del lotto clandestino. Le due condotte sono distinte, tutelano beni giuridici diversi e si fondano su prove differenti, come il materiale informatico sequestrato all'Imputato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento, ordinando un nuovo processo d'appello.
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Divieto di bis in idem: no alla doppia pena in esecuzione
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha applicato il vincolo della continuazione tra diverse condanne a carico del Condannato. Una specifica sentenza era già stata unita in continuazione con un'altra condanna in un precedente procedimento esecutivo ormai definitivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il divieto di bis in idem si applica anche nella fase dell'esecuzione per evitare la duplicazione dei titoli esecutivi per lo stesso fatto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame, imponendo al giudice di tenere conto del precedente provvedimento irrevocabile.
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Divieto di bis in idem: quando il doppio reato non è un duplicato
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicazione del divieto di bis in idem. La difesa sosteneva che vi fosse una parziale sovrapposizione temporale tra due condanne per reati associativi. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la questione era già stata decisa in precedenza e che i reati contestati erano ontologicamente diversi per soggetti, luoghi e tempi di commissione, escludendo così qualsiasi duplicazione del giudizio. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Divieto di bis in idem: due celle diverse costano doppia condanna
Un detenuto, scontento del trasferimento di cella, danneggiava i sanitari della propria stanza e opponeva resistenza agli agenti. Già condannato per un simile danneggiamento avvenuto lo stesso giorno in un'altra cella, l'uomo invocava il divieto di bis in idem, sostenendo di non poter essere giudicato due volte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che si trattava di condotte distinte su beni diversi (cella 19 e cella 21), escludendo così la violazione del divieto di bis in idem. La Suprema Corte ha inoltre confermato la regolarità del processo d'appello svoltosi senza la presenza fisica del detenuto, non avendo quest'ultimo espresso la volontà di comparire, e ha dichiarato inammissibile la richiesta di prescrizione poiché non sollevata tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio.
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Divieto di bis in idem: condannato due volte per una svista
Il Condannato era stato condannato in Italia per possesso di un passaporto falso, reato per cui aveva già espiato la pena in Svizzera. La sua richiesta di revisione della condanna era stata dichiarata inammissibile perché la Cassazione riteneva che la sentenza svizzera non fosse presente negli atti. Il Condannato ha proposto un ricorso straordinario per errore di fatto, dimostrando che il documento era regolarmente inserito nel fascicolo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il divieto di bis in idem è un vizio rilevabile d'ufficio dal giudice del fatto processuale. Di conseguenza, la Cassazione ha revocato la precedente decisione e ha annullato l'ordinanza di inammissibilità, rinviando il caso alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo esame della revisione.
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Divieto di bis in idem: no a doppie misure sugli stessi fatti
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proposto contro la misura della sorveglianza speciale applicata dalla Corte di appello di Reggio Calabria. In precedenza, il Tribunale di Roma aveva rigettato la medesima richiesta per assenza di pericolosità sociale attuale. La Suprema Corte ha stabilito che il divieto di bis in idem si applica anche ai procedimenti di prevenzione. Di conseguenza, non è consentito applicare una misura già negata basandosi sugli stessi identici elementi di fatto, in assenza di nuove prove o circostanze sopravvenute. Il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio.
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Allevamento e cani sequestrati: il divieto di bis in idem ferma tutto
Un'associazione animalista ha fatto ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di alcuni gestori di un allevamento, accusati di maltrattamento di quasi cento cani. La Corte d'Appello aveva applicato il principio del 'divieto di bis in idem', ritenendo che gli imputati fossero già stati giudicati per gli stessi fatti in un procedimento precedente. L'associazione sosteneva che i fatti fossero diversi e che il principio non dovesse applicarsi. La Cassazione, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito di non poter riesaminare le prove per stabilire se i fatti fossero identici o meno, poiché questo compito spetta ai giudici dei gradi inferiori. L'appello è stato quindi respinto per un vizio procedurale, confermando l'assoluzione.
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Fatture false e bancarotta: no al divieto di bis in idem
Un imprenditore, già condannato per reati fiscali come l'emissione di fatture false, viene successivamente condannato anche per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore si oppone, sostenendo una violazione del divieto di bis in idem, cioè il principio che vieta di essere processati due volte per lo stesso fatto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che evasione fiscale e bancarotta sono reati diversi. Il primo mira a ingannare il Fisco, il secondo a danneggiare i creditori. Anche se le azioni possono essere collegate, gli scopi e gli interessi protetti dalla legge sono differenti. Pertanto, non sussiste lo stesso fatto e la doppia condanna è legittima.
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Divieto di bis in idem: no se i reati sono in luoghi diversi
Un uomo, già condannato per detenzione di droga in una località, viene processato e condannato di nuovo per un'altra detenzione avvenuta lo stesso giorno ma in un comune diverso. L'imputato si oppone, invocando il divieto di bis in idem, sostenendo si tratti dello stesso fatto. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. I giudici chiariscono che il principio del 'ne bis in idem' si applica solo se c'è perfetta identità di condotta, evento e nesso causale. La diversa collocazione spaziale e la diversità della sostanza stupefacente (l'oggetto materiale del reato) configurano due reati distinti, non un unico fatto. Di conseguenza, il secondo processo è legittimo.
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