Un detenuto, scontento del trasferimento di cella, danneggiava i sanitari della propria stanza e opponeva resistenza agli agenti. Già condannato per un simile danneggiamento avvenuto lo stesso giorno in un'altra cella, l'uomo invocava il divieto di bis in idem, sostenendo di non poter essere giudicato due volte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che si trattava di condotte distinte su beni diversi (cella 19 e cella 21), escludendo così la violazione del divieto di bis in idem. La Suprema Corte ha inoltre confermato la regolarità del processo d'appello svoltosi senza la presenza fisica del detenuto, non avendo quest'ultimo espresso la volontà di comparire, e ha dichiarato inammissibile la richiesta di prescrizione poiché non sollevata tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio.
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