Un amministratore, accusato di bancarotta fraudolenta per aver distratto una somma di denaro, aveva utilizzato fondi personali per estinguere un debito della società di importo superiore prima della dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45616/2023, ha annullato la condanna, stabilendo che tale azione può configurare una 'bancarotta riparata', idonea a escludere il reato. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione, che dovrà accertare se, con il pagamento, l'amministratore avesse effettivamente rinunciato a rivalersi sulla società, liberandola così definitivamente dal debito a vantaggio di tutti i creditori.
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