La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore di una società di trasporti. Nel precedente giudizio di legittimità, pur avendo rigettato il ricorso dell'ente impositore e liquidato le spese, la Corte aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del legale che si era dichiarato antistatario. I giudici hanno ribadito che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non richiede un'impugnazione ordinaria, ma può essere risolta tramite il procedimento di correzione, garantendo la ragionevole durata del processo e fornendo al professionista un rapido titolo esecutivo.
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