Una società, risultata vincitrice in un giudizio di legittimità contro l'amministrazione finanziaria, ha riscontrato un'omissione nell'ordinanza finale. Nonostante la richiesta esplicita formulata dal difensore, il dispositivo non riportava la distrazione delle spese in suo favore come antistatario. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso per correzione di errore materiale, ha stabilito che tale omissione può essere sanata tramite la procedura prevista dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c., integrando il provvedimento originale con la clausola mancante.
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