Un soggetto esterno alla gestione aziendale ha ricevuto bonifici e pagamenti ingiustificati da una società successivamente fallita, sollecitando l'inserimento di fatture false nella contabilità. Inizialmente accusato come amministratore di fatto, i giudici lo hanno condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione a titolo di concorso esterno. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la difformità tra accusa e sentenza, l'assenza di un previo accordo e la mancanza di un nesso causale con il dissesto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la variazione della qualifica da amministratore a concorrente esterno non viola i diritti di difesa. Inoltre, ha ribadito che la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo: non richiede un intesa preventiva né la consapevolezza dello stato di insolvenza, essendo sufficiente la volontaria sottrazione di garanzie ai creditori.
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