La Corte di Cassazione ha chiarito che l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione spese legali costituisce un errore materiale. Pertanto, l'avvocato che ne abbia fatto richiesta può ottenere la correzione del provvedimento attraverso la procedura semplificata prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c., senza necessità di impugnazione. Il caso riguardava un difensore che, pur avendo richiesto la distrazione delle spese in proprio favore, non l'aveva ottenuta nell'ordinanza che definiva il giudizio. La Corte ha accolto l'istanza di correzione, integrando l'originaria pronuncia e disponendo l'annotazione sull'originale.
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