Una proprietaria ha citato in giudizio il vicino che, nel realizzare un nuovo fabbricato, aveva occupato una porzione del suo terreno e violato le distanze minime. Il Tribunale ha accertato lo sconfinamento con una sentenza non definitiva, rinviando le altre questioni. Successivamente, la Corte d'Appello ha ordinato l'arretramento dell'edificio a dieci metri, applicando direttamente la normativa statale prevalente sui regolamenti comunali difformi, e ha liquidato venticinquemila euro di danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del costruttore, confermando che la prima sentenza non aveva precluso l'esame sulle distanze. Il principio cardine ribadito è che le distanze legali tra costruzioni di dieci metri previste dal decreto ministeriale prevalgono in via automatica sulle norme locali contrastanti, le quali devono essere disapplicate dal giudice.
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