L'Imputato, condannato a seguito di patteggiamento per reati di corruzione, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la legittimità della confisca disposta dal giudice. La difesa lamentava la mancata specificazione, nel dispositivo della sentenza, dei singoli beni da sottoporre a misura ablativa fino alla concorrenza della somma di circa 331.000 euro, individuata come profitto del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che in tema di confisca per equivalente il giudice non ha l'obbligo di individuare specificamente i beni da apprendere. È sufficiente che il provvedimento determini la somma di denaro che costituisce il profitto del reato, mentre l'individuazione concreta dei beni da confiscare spetta alla polizia giudiziaria nella successiva fase esecutiva.
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