La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di correzione errore materiale in una precedente sentenza (n. 8848/2020). In quella decisione, si era erroneamente indicato un soggetto (la Regione) come parte vincitrice a cui spettavano le spese legali, mentre la vera parte che aveva partecipato al giudizio e aveva diritto a tali spese era un'altra società (L'Azienda Autostradale). La Regione, infatti, non si era nemmeno costituita in giudizio. Con questa nuova ordinanza, la Corte ha accolto la richiesta di correzione errore materiale, stabilendo che la sentenza precedente deve essere letta come se le spese fossero state liquidate in favore dell'Azienda Autostradale, correggendo così un mero errore di trascrizione che non alterava la sostanza della decisione originale.
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