La Curatela di un fallimento, parte soccombente in un precedente giudizio, ha chiesto la correzione di un errore materiale relativo alla condanna al pagamento delle spese legali. L'ordinanza originale aveva omesso di specificare che il pagamento dovesse essere eseguito a favore dello Stato, dato che la controparte vittoriosa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza, affermando che tale omissione costituisce un errore materiale correggibile e ha disposto l'integrazione del dispositivo, in applicazione del Testo Unico sulle spese di giustizia.
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