Un Lavoratore, licenziato illegittimamente, ottenne la reintegrazione e un risarcimento. Il Tribunale corresse un errore materiale nella sentenza, aggiungendo il massimo risarcimento. Il Lavoratore impugnò questa correzione, sostenendo che alterava una sentenza definitiva. La Corte d'Appello confermò la validità della correzione, poiché la motivazione della sentenza originaria già prevedeva tale importo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore, stabilendo che l'impugnazione correzione sentenza è ammissibile solo se riguarda gli effetti sostanziali della correzione e non semplici vizi procedurali. La correzione di un errore materiale non può modificare il contenuto concettuale della decisione. Il Lavoratore è stato condannato alle spese legali.
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