Un Cittadino Straniero, condannato per essere rientrato illegalmente in Italia dopo un'espulsione, ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato la nullità notifica atti processuali, sostenendo che le comunicazioni processuali non erano state inviate al suo domicilio eletto, ma al difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha spiegato che la nullità, essendo di tipo 'intermedio', doveva essere eccepita (contestata) entro precisi limiti di tempo. Poiché il Cittadino Straniero non aveva sollevato questa eccezione nel precedente grado di giudizio, il vizio si è sanato. Di conseguenza, il Cittadino Straniero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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