Il Conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno, dopo essere stato sorpreso a guidare con andamento a zig-zag. Sottoposto all'alcoltest dopo circa cinquanta minuti, il tasso alcolemico è risultato superiore ai limiti di legge. Il Conducente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, il malfunzionamento dell'etilometro e il ritardo nell'esecuzione del test. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'avviso al difensore risulta dal verbale di accertamento, atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Inoltre, un ritardo di cinquanta minuti non invalida il test, specialmente in presenza di chiari sintomi di ebbrezza. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso ha precluso anche la dichiarazione di prescrizione del reato.
Continua »