La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, ribadendo due principi fondamentali: la necessità di specificità dei motivi di appello e l'insindacabilità della determinazione della pena da parte del giudice di merito, se non manifestamente illogica. L'imputato aveva contestato l'applicazione delle norme sul reato continuato e l'entità della sanzione. La Corte ha respinto entrambe le doglianze, la prima per genericità e la seconda perché la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, adeguatamente motivata con il richiamo a criteri di congruità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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