La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per reati di droga. Uno dei ricorrenti ha rinunciato all'impugnazione, mentre l'altro ha contestato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. I giudici di legittimità hanno chiarito che il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso specifico, la decisione è stata ampiamente giustificata dalla gravità del fatto, caratterizzato dal possesso di un ingente quantitativo di cocaina pura (oltre 500 dosi) e da collegamenti stabili con un traffico organizzato di stupefacenti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
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