Un automobilista ha impugnato in Cassazione la condanna per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero inflitto una pena eccessiva, vicina al limite massimo edittale, senza motivarla a sufficienza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I Supremi Giudici hanno confermato che la quantificazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da logica. La sentenza di secondo grado aveva giustificato in modo impeccabile la severità del trattamento, evidenziando la pericolosità della condotta, la personalità del colpevole e i suoi precedenti penali, negando inoltre una riduzione più ampia per le attenuanti generiche. Il conducente deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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