Un soggetto condannato per vari reati, tra cui ricettazione e detenzione di munizioni, ha impugnato la sentenza d'appello lamentando un'errata determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso, stabilendo che le censure erano manifestamente infondate. La decisione sottolinea che la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, se logicamente motivata sulla base di elementi come la gravità del fatto e i precedenti penali, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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