La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio. I motivi del ricorso, relativi alla colpevolezza, alla qualificazione del reato, all'entità della pena e alla mancata concessione di attenuanti, sono stati giudicati generici, meramente ripetitivi e manifestamente infondati. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e la determinazione della pena sono attività discrezionali del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se correttamente motivate, come nel caso di specie.
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