L'Imputato è stato condannato per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Contro la sentenza d'appello, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo relativo all'aumento di pena per continuazione applicato dai giudici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che la quantificazione della pena rientra nel legittimo potere discrezionale del giudice di merito. La decisione risulta giustificata dalla gravità dei fatti, dai precedenti penali del soggetto, dalle frasi ingiuriose e dalle lesioni fisiche causate agli agenti. L'Imputato perde quindi il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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