Due soggetti, condannati in appello per concorso in furto pluriaggravato, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando esclusivamente il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale scelta, se supportata da una motivazione logica e coerente, non può essere sindacata in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto eccessivamente generico, non avendo specificato i reali vizi della sentenza impugnata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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