L'Imputato, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, ha impugnato la sentenza lamentando la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. La difesa sosteneva che il diniego fosse basato sul legittimo esercizio del diritto di difesa e sul silenzio serbato durante il processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l'imputato abbia il diritto di tacere o negare i fatti a processo, il diniego del beneficio è legittimo se fondato sulla condotta tenuta durante le indagini. Nel caso specifico, L'Imputato si era opposto alla perquisizione domiciliare e aveva gettato il proprio cellulare in un canale per distruggere le prove. Tali azioni dimostrano l'assenza di ravvedimento, giustificando il diniego della misura di favore.
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