Una proprietaria concede, con un accordo privato, il diritto d'uso di un terrazzo. Alla morte dell'utilizzatrice, la proprietaria chiede la restituzione del bene alla sua erede, sostenendo che il diritto si fosse estinto. La Cassazione dà torto alla proprietaria. La Corte non entra nel merito della natura del diritto, ma stabilisce che altre sentenze precedenti, ormai definitive (giudicato), avevano già confermato che il diritto dell'erede si fondava sull'accordo originario. Questo 'giudicato' impedisce di rimettere in discussione la questione, blindando il diritto d'uso del terrazzo a favore dell'erede.
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